mercoledì 25 gennaio 2023

Equo compenso, si sveglia l'Agcom

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in attuazione dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore. Nella determinazione del compenso rileva il numero di giornalisti assunti nella testata a cui si collabora. Il regolamento incentiva accordi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione. Se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovare un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna di esse può rivolgersi all’Autorità per la determinazione dell’equo compenso, fermo restando il diritto di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria. Il regolamento individua come base di calcolo “i ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore”. Su tale base, all’editore, a seguito della negoziazione, potrà essere attribuita una quota fino al 70%, determinata sulla base dei criteri predeterminati. I criteri validi per la valutazione dell’equo compenso: • a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni (da calcolare con le pertinenti metriche di riferimento); • b) rilevanza dell’editore sul mercato (audience on line); • c) numero di giornalisti inquadrati ; • d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali; • e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastruttural; • f) adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking; • g) anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata. Il regolamento disciplina anche la determinazione dell’equo compenso dovuto dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa. La base di calcolo è stata individuata nel fatturato rilevante delle imprese derivante dalle attività comunque connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa. Riferimenti normativi: L’articolo 43-bis, introdotto con il decreto legislativo n. 177/2021, recepisce l’articolo 15 della direttiva copyright (UE 2019/790), con il quale il legislatore europeo ha affrontato la questione dell’equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento sulla rete di una “pubblicazione di carattere giornalistico” tra gli editori (titolari dei diritti) e le piattaforme che veicolano questi contenuti online. In particolare, l’articolo 15 della direttiva, che ha introdotto anche per gli editori il riconoscimento dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico, intende colmare lo squilibrio di ricavi tra le piattaforme online e i titolari dei diritti sulle pubblicazioni giornalistiche.